1. La struttura organizzativa e il regolamento che disciplina il funzionamento dell'Agenzia sono deliberati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dall'approvazione
a) un servizio di informazione e di comunicazione, finalizzato, in particolare, ad assicurare l'accesso pubblico alla documentazione e alla banca dati dell'Agenzia, collegato in rete telematica con la struttura interna e con gli uffici dell'Agenzia all'estero;
b) un servizio a supporto delle attività di cooperazione decentrata;
c) un servizio di valutazione e di controllo interni della efficienza e della qualità tecnico-amministrativa dell'azione dell'Agenzia, a supporto dell'attività del consiglio di amministrazione.