Art. 19.
(Struttura organizzativa e regolamento
dell'Agenzia).

      1. La struttura organizzativa e il regolamento che disciplina il funzionamento dell'Agenzia sono deliberati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dall'approvazione

 

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dello statuto di cui all'articolo 29, comma 6.
      2. Nell'ambito della struttura organizzativa dell'Agenzia, basata su divisioni geografiche e dotata di tutte le competenze necessarie al corretto ed efficiente espletamento dei compiti di istituto ad essa affidati ai sensi della presente legge, sono
previsti, in particolare:

          a) un servizio di informazione e di comunicazione, finalizzato, in particolare, ad assicurare l'accesso pubblico alla documentazione e alla banca dati dell'Agenzia, collegato in rete telematica con la struttura interna e con gli uffici dell'Agenzia all'estero;

          b) un servizio a supporto delle attività di cooperazione decentrata;

          c) un servizio di valutazione e di controllo interni della efficienza e della qualità tecnico-amministrativa dell'azione dell'Agenzia, a supporto dell'attività del consiglio di amministrazione.